Richiesta di separazione
separazione personale
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La richiesta può essere presentata presso da uno o da entrambi i coniugi a:
il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Descrizione
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
La richiesta può essere presentata presso:
il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Come fare
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere:
consegnati all'ufficio anagrafe;
trasmessi via email all'indirizzo info@comune.vische.to.it
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere:
consegnati all'ufficio anagrafe;
trasmessi via email all'indirizzo info@comune.vische.to.it
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Cosa serve
Compilazione modulistica allegata alla presente
Cosa si ottiene
Separazione personale dei coniugi
Tempi e scadenze
Entrambi i coniugi devono presentarsi, con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio anagrafe per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Costi
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.
Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
contanti
attraverso il sistema PAGOPA da richiedere all'ufficio anagrafe
Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
contanti
attraverso il sistema PAGOPA da richiedere all'ufficio anagrafe
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 21/03/2024 09:39:49
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