Cambio Residenza
cambio residenza
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti coloro (cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari) che intendono richiedere la residenza nel Comune di Vische.
Descrizione
Il decreto sulle semplificazioni consente, a decorrere dal 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale.
Le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale sono:
il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.
il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.
Come fare
Le istanze devono essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegata la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
- del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione. Infatti senza il permesso di soggiorno, il cittadino straniero extracomunitario che per la prima volta chiede l'iscrizione in Anagrafe come residente, non potrà essere iscritto.
Nel caso in cui si sia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, occorre presentare:
fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
- del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea. Tutti i cittadini dell'Unione Europea, in possesso di documento di identità valido per l'espatrio, possono soggiornare in Italia, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna formalità. I cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall'ingresso in Italia. L'obbligo scatta, in ogni caso per tutti, trascorsi 3 mesi dall'ingresso.
E' riconosciuto il diritto di soggiorno al cittadino dell'Unione Europea che si trova in una di queste condizioni:
- per motivi di lavoro;
- per motivi di studio;
- senza svolgere attività lavorativa;
- familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE di cui ai punti precedenti;
- per motivi religiosi;
- genitore di minore italiano;
- coniuge di italiano.
I documenti, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Per quanto attiene la polizza sanitaria ai fini dell'iscrizione anagrafica, il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari, hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alla pari con il cittadino italiano. Il cittadino dell’Unione che soggiorna, invece, per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno. Ai fini dell’iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
Per quanto attiene la polizza sanitaria ai fini dell'iscrizione anagrafica, il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari, hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alla pari con il cittadino italiano. Il cittadino dell’Unione che soggiorna, invece, per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno. Ai fini dell’iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
Pertanto, nei casi diversi dal lavoratore o suoi familiari, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno, devono garantire una propria autonoma capacità di mantenimento (vedi allegato D) e di tutela sanitaria sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica. Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiorno permanente non sottoposto più ad alcuna condizione.
Le domande possono essere presentate agli sportelli dell’anagrafe, in orario di ricevimento al pubblico.
Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:
fax 011/9837810
raccomandata: Comune di Vische, piazza Colonnello Carlo Amione n. 1 - 10030 Vische (TO)
mail: info@comune.vische.to.it
pec: vische@cert.ruparpiemonte.it
Cosa serve
Modello di domanda (vedi allegato A) e documentazione complementare, compreso il documento di identità, se la domanda non viene sottoscritta dinanzi all'ufficiale di anagrafe per i cittadini italiani.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è necessario presentare o la dichiarazione del proprietario dell'immobile o autocertificare i dati completi del proprietario (compreso l'indirizzo) e del titolo in base al quale si occupa l'immobile, all'interno del modulo ministeriale o copia contratto locazione o comodato (vedi allegati F e G)
In caso di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno, si ricorda che i cittadini stranieri soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora. L’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente può essere effettuata su richiesta presentata personalmente su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero.
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni, deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
In caso di scrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato, occorre anche:
copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);
ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).
ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).
In caso di sscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare, occorrono anche:
visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
In caso di iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione occorre presentare copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.
In caso di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari, si rimanda a quanto indicato in precedenza.
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza (vedi allegato e) , che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato). L'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'uffciale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunquie obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 dellla L. n.241/1990.
Oltre a quanto sopra indicato occorre presentare denuncia nuova utenza o variazione tassa rifiuti (allegati b e c)
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.
Tempi e scadenze
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione.
Da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento.
Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
Costi
Gratuito
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Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/10/2024 12:49:49
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