Autenticazione di firma
Attestazione di autenticità della sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione (art. 21 DPR 445/2000)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Le persone maggiorenni, in grado di intendere e volere.
Per i minori la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli inabilitati e i minori emancipati la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Per i minori la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli inabilitati e i minori emancipati la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Descrizione
L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi;
domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);
- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006;
- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);
- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);
- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di votazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005);
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990).
- autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011).
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerenti fatti, stati, qualità dei quali il richiedente è a diretta conoscenza o istanze rivolte a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi;
domande a soggetti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi);
- passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006;
- nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale);
- consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (ai sensi dell'art. 31 della Legge 184/1983);
- le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di votazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005);
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990).
- autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011).
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere:
dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.
Non possono essere autenticate firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l’italiano (L. 482/1999); pertanto al documento in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Non possono essere autenticate firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l’italiano (L. 482/1999); pertanto al documento in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000).
Come fare
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione. E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Nei casi di soggetti impossibilitati a firmare per motivi diversi occorre contattare direttamente il Servizio Anagrafe per ottenere informazioni volte a risolvere i casi specifici. Tali procedure, relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali.
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:
dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.
In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
Cosa serve
- Documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
Cosa si ottiene
Autenticazione di firma, che serve ad attestare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.
La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.
Tempi e scadenze
Il rilascio è immediato.
L'autentica della firma non ha scadenza.
L'autentica della firma non ha scadenza.
Costi
L'autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.
I diritti di segretaria sono:
€ 0,26 se in esenzione dall'imposta di bollo
€ 0,52 se in bollo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 17/01/2024 14:47:06
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