A chi è rivolto

Alle famiglie composte da cittadini italiani o comunitari residenti, e da settembre 2013, anche extracomunitari con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ai quali saranno erogati tutti i dodici mesi dell’anno) con almeno tre figli minori di anni 18, in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31/3/98 n. 109 e successive modifiche e integrazioni

Descrizione

Il diritto all'assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernentela presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.


Come fare

Occorre presentare la domanda al Comune di residenza, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Comune a sua volta, trasmette la richiesta di pagamento all’INPS, dopo aver effettuato le dovute verifiche.
Il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture. Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto.
Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è statoindebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione. La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Cosa serve

Dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successivie modifiche e attuazioni, attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare da richiedere presso un CAF convenzionato.

Cosa si ottiene

Assegno per il nucleo familiare, secondo gli importi che possono essere annualmente rivalutati dall'INPS

Tempi e scadenze

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell' anno successivo,  da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoria.

Costi

gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

assegno nucleo familiare.pdf [.pdf 34,85 Kb - 27/12/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 27/12/2023 15:47:55

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